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SECONDO WORKSHOP ITALIANO SULLA RIGENERAZIONE

giovedì, marzo 19th, 2009 | Author: admin

Napoli – 29 e 30 Maggio 2009

Il Rigeneratore Italiano, con il patrocinio di Assoritech, organizza il SECONDO WORKSHOP ITALIANO SULLA RIGENERAZIONE.
Un’occasione unica per i professionisti del settore di incontrarsi faccia a faccia con i loro fornitori per discutere le novità e partecipare a seminari tecnici.

Chiediamo gentilmente di inviare il modulo di preregistrazione se interessati alla partecipazione.

Nel caso in cui foste invece interessati nel ricevere informazioni per esporre, non esitate a contattarci!!

Ringraziamo per la collaborazione e auguriamo a tutti voi un buon lavoro.

Clicca qui per visualizzare il programma.

Per informazioni
Tel : +390116811263
Fax : +390116892383
info@sevenedizioni.com

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Semplificazione trasporto cartucce esaurite

domenica, novembre 16th, 2008 | Author: David

Voglio portare alla conoscenza di tutti i rigeneratori e di tutti gli utilizzatori, che il Ministero dell’Ambiente ha introdotto delle semplificazioni riguardanti il trasporto delle cartucce esaurite.

In sintesi, l’utilizzatore del bene che genera rifiuto, può trasportare le cartucce, con mezzi propri e in via semplificata, presso un impianto autorizzato al recupero (rigenerazione).

I vantaggi sono notevoli:

  1. Non è necessario il formulario ma un semplice ddt;
  2. Aumento della rigenerazione delle cartucce (tale procedura di semplificazione si applica solo nel caso del diretto recupero).

Conseguenza importantissima è che il Ministero dell’Ambiente, cosi esprimendosi, attesta finalmente che la cartuccia esaurita è un rifiuto e che l’unica via per recuperarla è di affidarla esclusivamente ad un impianto autorizzato.

Si deduce quindi definitivamente la non attuabilità del conto lavorazione.

Riporto sotto il testo e porgo distinti saluti.

Il Vice Presidente Asso.Ri.Tech.

David Messina

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» ed, in particolare, la Parte IV del decreto concernente «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale» che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla parte IV del citato decreto legislativo n. 152/2006;
Visto, in particolare, l’art. 195, comma 2, lettera s-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 novellato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che testualmente recita:
«l’individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita’ di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’allegato C alla Parte quarta del presente decreto»;
Considerato quanto disposto dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;
Ravvisata l’opportunita’ di individuare delle procedure amministrative semplificate per il recupero della categoria di rifiuti individuati quali cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi;

Decreta:

Art. 1.
1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali e’ attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalita’ amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il formulario di identificazione di cui all’art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e’ validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purche’ la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.
3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm\times 35cm\times 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.
4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attivita’ di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l’attivita’ principale dell’impresa, e non ecceda le quantita’ giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalita’ semplificate di iscrizione di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.

Art. 2.
1. Per i rifiuti di cui all’art. 1 ai quali e’ attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080317* (toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose, fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano attivita’ di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l’attivita’ principale dell’impresa e non ecceda la quantita’ giornaliera di 30kg, ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalita’ semplificate di iscrizione di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.

Art. 3.
1. Le iscrizioni all’Albo nazionale dei gestori ambientali gia’ assentite alle imprese di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, restano valide fino alla scadenza.

Roma, 22 ottobre 2008

Il Ministro: Prestigiacomo

 

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Successo Assoritech allo Smau

venerdì, ottobre 17th, 2008 | Author: David

Grande successo dell’Assoritech allo SMAU.

Sono appena tornato da Milano, dove ho gestito per i primi due giorni lo stand Assoritech riscontrando notevole interesse da parte delle P.A. e dei rivenditori/rigeneratori di cartucce per stampanti.

Tutti hanno dimostrato sensibilità all’aspetto ambientale e alle cartucce rigenerate di qualità.

Anche la stampa ha fatto la sua, interessandosi ed intervistando il Presidente al fine di rendere pubblico il nostro operato.

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Modulo adesione 2° Meeting Sicilia

venerdì, ottobre 10th, 2008 | Author: David

E’ possibile scaricare il modulo di adesione al 2° meeting Sicilia direttamente cliccando di fianco 2c2b0-meeting-assoritech-sicilia1.

Inviate entro e non oltre il 17/10/08 il modulo c/o Fax 0916314412 o david.messina@assoritech.com .

L’incontro si terrà a Catania c/o Hotel Gelso Bianco www.gelsobianco.it

L’evento avrà inizio alle ore 10.00 e comprende il pranzo a buffet.

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